Cerca nel blog

lunedì 18 aprile 2011

d.M. Infrastrutture e Trasporti
2 febbraio 2011 (G.U. 2.4.2011)

Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori

Al fine di garantire che tutti i ciclomotori posti in circolazione siano muniti di targa e di certificato di circolazione, di cui all’art. 97, comma 1, del C.D.S., sono stabiliti i relativi termini di adeguamento:

entro il se contrassegno inizia per

1° giugno 2011 0, 1 e 2
31 luglio 2011 3, 4 e 5
29 settembre 2011 6, 7 e 8
entro e non oltre il 12.02.2012 9 o con la lettera A

in difetto, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 218,00, sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e fermo amministrativo per mesi uno.

dd.M. Infrastrutture e Trasporti
1 marzo 2011, n. 81 e 23 marzo 2011


Coloro i quali hanno compiuto la maggiore età entro il 30 settembre 2005, continuano a poter conseguire il c.d. “patentino”, dopo aver frequentato un corso di formazione presso un’autoscuola: per questi soggetti, quindi, non è prevista alcuna prova pratica per il conseguimento dell’abilitazione alla guida dei ciclomotori.
Coloro i quali hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 (gli effetti del corso si protraggono per un anno) non sono tenuti ad effettuare alcuna prova pratica e conseguono l’abilitazione, a seguito della frequenza di un corso integrativo di un’ora in materia di “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”.
Per il conseguimento del patentino, a far data dal 1° aprile 2011 valgono le medesime modalità precedentemente previste, con l’ulteriore obbligo di sostenere un esame pratico di guida. A tal fine, l’esaminatore, al termine della prova teorica rilascia un permesso di guida (della validità di sei mesi), mediante il quale il candidato può prepararsi a sostenere l’esame pratico (non prima di un mese dall’avvenuto rilascio del permesso stesso). Per l’esercitazione alla guida, il candidato:
- se aspirante a conseguire il patentino per ciclomotore a due ruote, può circolare, esclusivamente, in luoghi poco frequentati;
- negli altri casi e cioè quando il ciclomotore è idoneo a trasportare un passeggero, a fianco del conducente, deve avere a bordo, in qualità di istruttore, persona di età non superiore ai 65 anni, titolare di patente almeno di cat. B da non meno di dieci anni ed il ciclomotore deve essere munito di appositi contrassegni recanti la lettera “P” di principiante: in questo caso la eventuale sanzione si applica tanto al conducente, quanto all’istruttore.

Nessun commento:

Posta un commento