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giovedì 28 aprile 2011

Presentazione volume

REATI AMBIENTALI ED INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

di: LUCA RAMACCI
casa editrice: MAGGIOLI EDITORE RIMINI
anno / edizione: 2010 - X
parti principali: CODICE DI PROCEDURA PENALE E P.G. - ATTIVITA' DELLA P.G. - P.G. E TUTELA AMBIENTALE - APPENDICE
pagine: 382
misure: cm. 16,80 x cm. 24,00 e taglio cm 1,80
codice: ISBN 978-88-387-6585-5
prezzo di copertina: euro 42,00


Presentazione dell’opera

A distanza di circa vent'anni dalla prima edizione dell'opera, ancora oggi, non poche volte si è soliti confondere il Codice dell'Ambiente (oggetto dell'odierno studio) col c.d. "decreto Ronchi", tanto da ritenere che il vigente d. Lgs. 156/2006 abbia semplicemente innovato il previdente d. Lgs. 22/1997. E' maggiormente noto, che tanto il decreto Ronchi, quanto la legge Merli ed altri simili testi legislativi di tutela ambientale, sono di fatto confluiti nel Codice dell'Ambiente. Codice, questo, oggetto di aspre critiche iniziali, aggravate da quelle successive all'emanazione dei c.d. "correttivi", sempre più idonei a "tutelare i soli interessi del mondo imprenditoriale", così come sottolineato nella prefazione dell'Autore.
Già questo la dice lunga sul modo di concepire la legislazione ambientale da parte di questo autorevole Magistrato di prima linea ed ideatore del sito Lexambiente che, nel concepire questo manuale operativo, ha inteso offrire al lettore quei necessari approfondimenti sulla struttura del processo penale, con particolare riferimento alla p.g. e sulla complessa normativa di tutela ambientale, ampliato, quindi, con le nuove disposizioni a tutela degli animali, tenendo conto delle nuove tecnologie e delle più recenti esperienze investigative.
In chiusura del volume è presente un utilissimo indice analitico, nonché il formulario di p.g. e l'elenco delle leggi a tutela del'acqua, animali, aree protette, aria, beni ambientali e culturali, cave e torbiere, energia, inquinamento elettromagnetico, rifiuti, rumore, sostanze e merci pericolose: tutto raccolto nel CD annesso al volume.

mercoledì 27 aprile 2011

Presentazione volume

MANUALE PRATICO DEL CONTENZIOSO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA

di: STEFANO MAINI
casa editrice: MAGGIOLI EDITORE RIMINI
anno / edizione: 2011
parti principali: RICORSO AL PREFETTO - RICORSO AL GDP
pagine: 453
misure: cm. 16,80 x cm. 24,00 e taglio cm 2,20
codice: ISBN
prezzo di copertina: euro 42,00


Diverse e particolari sono le qualità di questo vademecum per le opposizioni e i ricorsi, che poterle sintetizzare in uno scritto come questo, sarebbe davvero difficile, se non impossibile.
Probabilmente, sarebbe più semplice richiamare - per chi già la conosce - la personalità del Maini che in questo, come negli altri precedenti "manuali pratici" è stato capace, non solo di descrivere il sistema del contenzioso afferente le violazioni al nuovo codice della strada, ma, con significativo dono di sintesi, offrire a chiunque ne abbia interesse (non solo pratico-professionale, ma direi, pure, culturale) la possibilità di accedere con agilità a questo complesso "sistema processuale".
Infatti, è del tutto evidente che tanto il ricorso al Prefetto (sviscerato in 8 capitoli principali), e, a maggior ragione, l'opposizione al Giudice di Pace (nei più complessi 23 capitoli principali), cui viene dedicata gran parte dell'opera (senza nulla togliere all'unico capitolo che fa cenno all'appello e ricorso per Cassazione), sono disciplinati da una serie di regole che, quando non siano rispettate, possono vanificare la più corretta attività di accertamento preliminare. Regole "processuali" che tengono conte del decorso del tempo, della istruttoria e di quanto altro, rispetto a fatti di rilevanza giuridica, non possono essere sottovalutate da quanti hanno interesse, non solo a dare inizio alla contestazione di un illecito amministrativo (che talvolta riverbera pure nel processo penale), ma a portarlo a termine, vedendo "soccombere" chi, non poche volte, con quella violazione dimostra, sol per questo, una personalità civilmente "deviata". Il tema della sicurezza della circolazione stradale, infatti, non è tema secondario ad altri, giacché la strada è uno dei luoghi più frequentati e dove, nel modo più palese, si esprimono le personalità di tutti, da correlare ai relativi comportamenti di guida.
Per altro verso e senza con ciò voler creare un fronte di inespugnabile "attacco" all'utenza stradale, che in tal senso, potrebbe determinare l'abuso, il manuale del Maini è sicuramente rivolto proprio a questi utenti, sia per farli difendere dagli inevitabili errori dei pubblici ufficiali - pur sempre donne e uomini erranti - sia per portare luce su di una materia che non poche volte viene oscurata dalle "sirene mediatiche" che altro interesse non hanno, se non quello di aumentare audience.
Anche sul piano strutturale dell'opera, ogni singola parte, capitolo e paragrafo, mantengono quel rigore pratico che caratterizza lo scritto di questo studioso del diritto: vengono quindi evidenziati in grassetto tutti quei termini, articoli di legge o frasi che all'occhio del lettore possono apparire più interessanti e di immediato rilievo, allorquando vi sia l'esigenza di calarsi in tutta fretta, in un più ampio e generale commento; non mancano le evidenziazioni ed i rimandi ad altri parti del testo cui doversi necessariamente riferire e, a conclusione di ogni commento, i richiami per sintesi, alla prassi amministrativa (comunque scaricabile, integralmente, dall'annesso CD) e la citazione, per esteso, delle relative massime .
Con significativa sensibilità professionale dell'Autore, chiude l'opera la bibliografia essenziale, un nutrito indice analitico degli argomenti trattati e cronologico degli atti amministrativi (dal 1988 a quella più recente del gennaio 2011 in materia di segnalamento delle postazioni per il controllo della velocità), nonché l'elenco dei ricorsi e delle istanze scaricabili dall'annesso CD e modificabili in ragione delle esigenze dell'utilizzatore finale.

martedì 26 aprile 2011

Presentazione volume

OPPOSIZIONI E RICORSI IN MATERIA DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

di: G. CARMAGNINI - V. ESPERTO
casa editrice: MAGGIOLI EDITORE RIMINI
anno / edizione: 2011 - IV
parti principali: RICORSO AL PREFETTO E OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE - MOTIVI DI RICORSO E RISPOSTE - MODULISTICA
pagine: 872
misure: cm. 16,80 x cm. 24,00 e taglio cm 4,00
codice: ISBN 978-88-387-5995-2
prezzo di copertina: euro 80,00


Quattro edizioni di questo volume, hanno sicuramente dimostrato le notevoli capacità tecnico-giuridiche di Giuseppe Carmagnini e Vitantonio Esperto che, in quasi mille pagine di volume, hanno saputo realizzare un'opera giuridica tra le più interessanti per la polizia municipale, sempre più impegnata nel campo del controllo della circolazione stradale, tanto da potersi definire, a mio modo di vedere, polizia stradale locale.
Questa edizione risente, ovviamente, delle modificazioni introdotte dalla Legge 120/2010, con particolare riferimento alla gestione del contenzioso. Ciò ha determinato una vera e propria innovazione dei capitoli introduttivi, nonché la completa revisione della casistica pratica.
Il taglio, resta quello di sempre, scevro da ogni eccessivo "orpello giuridico" e, piuttosto, volto a fornire un metodo molto pratico per gestire in contenzioso, non solo a livello teorico, ma anche pratico, potendo ricorrere all'utilizzazione di "maschere" salvate sottoforma di file.
Infatti, a fronte di una parte introduttiva e teorica, tramite la quale è possibile approfondire le questioni inerenti i ricorsi e le opposizioni propriamente detti, la parte successiva è tutta organizzata a trattare i vari motivi di ricorso e le relative risposte tra cui le eccezioni e le richieste preliminari, i vari vizi, le cause di esclusione della responsabilità, le disposizioni previste dai vari Titoli del Nuovo Codice della Strada.
Il tutto, come già detto, replicato nell'allegato CD (che contiene inoltre, massime e prassi ministeriali, anche pubblicate su vigilare sulla strada), per poter essere utilizzato con il c.d. Drag & Drop.
Insomma, un'opera da "portar sotto braccio" per quella sua utilità pratica che non si esaurisce, certamente, all'interno dell'Ufficio Contenzioso.

domenica 24 aprile 2011

24 e 25 aprile 2011

Questa Pasqua e questo 25 aprile 2011, sono intimamente uniti dallo stacco di pochi minuti di un orologio.
Nel cessare una ricorrenza religiosa, che ricorda il passaggio del Mar Rosso e la fuga degli Ebrei dalla sopraffazione Egiziana e quindi, la conquista della Terra Promessa, inizia la giornata di una ricorrenza civile, che ricorda il passaggio dalla dittatura alla libertà e quindi, la conquista del territorio italiano da parte dei propri figli, senza che alcuno potesse ergersi a fruitore di spazi di libertà, giacché la libertà venne riconosciuta come il fondamentale diritto inviolabile di tutti.

Dunque, due momenti così apparentemente distanti, ma così intimamente vicini: perché non c'è fede, senza libertà di credere, ma non c'è diritto di cittadinanza senza la libertà di esercitarlo.

In questo preciso momento, scattano i primi secondi del 25 apirle civile ed il mio ricordo va ai combattenti sui vari fronti italiani: da quelli propriamente militari, a quelli civilmente organizzati della resistenza partigiana.

Penso a di quanto sangue si è nutrita e si nutre questa mia libertà individuale e collettiva e pensando a questo, penso che ciascuno di noi, poggiando i piedi sul suolo di questa nostra terra italiana, forse, calpesta, incautamente, il sangue versato in nome di un ideale che per noi, oggi, è un diritto acquisito.

Ma un diritto che può essere facilmente perduto, nel momento in cui si commettesse l'errore di credere che questo diritto non può più disperdersi.

Allora, talvolta temo che siamo troppo distratti e così facilmente capaci di calpestare i cadaveri di quei soldati e di quei partigiani - ma di quei bambini, di quelle donne, di quei vecchi - che il nazifascismo ha umiliato e trucidato senza alcun ritegno, nel momento stesso in cui decanta il nostro impegno civile e si arriva a trattare senza alcun rispetto questo suolo italiano.

Quel suolo sul quale c'è chi oggi vuole imporre confini interni, prima ancora che esterni, quasi a ritenere, assurdamente, che possano esistere popoli proprietari di un territorio, violando ogni legge naturale che riconosce all'animale di vivere del territorio del quale si nutre. C'è ancora, oggi, chi ritiene che esistano superiorità di razza o di linguaggio, tanto da ergersi a detentore di una cultura basata sulla tradizione, che non ammette alcun confronto con altre culture, concependo con ciò l'annichilimento della cultura e di ogni cultura, quando questa sia divisa e suddivisa. C'è ancora, oggi, che crede di poter utilizzare lo Stato come luogo di esercizio del potere fine a se stesso e non anche come funzione pubblica posta al servizio dei cittadini.

Questo per me, significa, calpestare i martiri della libertà ovvero coloro i quali hanno dato la propria vita, e non parole o promesse, per garantire la vita-libera della generazioni a venire.

Tra breve ci saranno nuove elezioni amministrative, nuove promesse, nuove liste anonime (quasi a far esercizio di vergogna rispetto a quei partiti che sono l'asse portante del nostro sistema statuale che regge e può reggere, nella misura in cui esista, concretamente, il vero confronto pluralista) e auspicherei che questi candidati pensassero meno a far bella mostra di sé, pensassero meno a fare i conti sui numeri anziché sui valori, pensassero a farsi indietro, se necessario, per dare un futuro all'Italia Unita, Libera e Repubblicana: così come tanti martiri della libertà fecero un passo avanti per esporre il proprio corpo al fuoco nemico ottenendo, non la loro libertà, ma dei figli di questa Italia.

Dico grazie a questi Patrioti e spero che chi si appresta a dare un senso a quel sacrificio di valore inestimabile, nel momento stesso in cui sarà eletto ad amministrare i beni pubblici del Paese, ricordi il 25 apirle, non come un evento della storia italiana, ma come la storia italiana.

sabato 23 aprile 2011

Buona Pasqua di Resurrezione

Quest'anno, sarebbero molte le cose da dire e da non dire.
E allora, restando su un classico, ma sincero augurio, auguro che le migliori cose, ma quelle più semplici, si possano avverare e come per un apparente, marmoreo uovo, la vita esploda nel momento stesso in cui s'infrange l'esterna, ma fragile struttura.

lunedì 18 aprile 2011

d.M. Infrastrutture e Trasporti
2 febbraio 2011 (G.U. 2.4.2011)

Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori

Al fine di garantire che tutti i ciclomotori posti in circolazione siano muniti di targa e di certificato di circolazione, di cui all’art. 97, comma 1, del C.D.S., sono stabiliti i relativi termini di adeguamento:

entro il se contrassegno inizia per

1° giugno 2011 0, 1 e 2
31 luglio 2011 3, 4 e 5
29 settembre 2011 6, 7 e 8
entro e non oltre il 12.02.2012 9 o con la lettera A

in difetto, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 218,00, sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e fermo amministrativo per mesi uno.

dd.M. Infrastrutture e Trasporti
1 marzo 2011, n. 81 e 23 marzo 2011


Coloro i quali hanno compiuto la maggiore età entro il 30 settembre 2005, continuano a poter conseguire il c.d. “patentino”, dopo aver frequentato un corso di formazione presso un’autoscuola: per questi soggetti, quindi, non è prevista alcuna prova pratica per il conseguimento dell’abilitazione alla guida dei ciclomotori.
Coloro i quali hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 (gli effetti del corso si protraggono per un anno) non sono tenuti ad effettuare alcuna prova pratica e conseguono l’abilitazione, a seguito della frequenza di un corso integrativo di un’ora in materia di “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”.
Per il conseguimento del patentino, a far data dal 1° aprile 2011 valgono le medesime modalità precedentemente previste, con l’ulteriore obbligo di sostenere un esame pratico di guida. A tal fine, l’esaminatore, al termine della prova teorica rilascia un permesso di guida (della validità di sei mesi), mediante il quale il candidato può prepararsi a sostenere l’esame pratico (non prima di un mese dall’avvenuto rilascio del permesso stesso). Per l’esercitazione alla guida, il candidato:
- se aspirante a conseguire il patentino per ciclomotore a due ruote, può circolare, esclusivamente, in luoghi poco frequentati;
- negli altri casi e cioè quando il ciclomotore è idoneo a trasportare un passeggero, a fianco del conducente, deve avere a bordo, in qualità di istruttore, persona di età non superiore ai 65 anni, titolare di patente almeno di cat. B da non meno di dieci anni ed il ciclomotore deve essere munito di appositi contrassegni recanti la lettera “P” di principiante: in questo caso la eventuale sanzione si applica tanto al conducente, quanto all’istruttore.

giovedì 14 aprile 2011

Accertamento di violazioni in seguito a sinistro stradale

Accertamento possibile solo a seguito della ricostruzione della dinamica di un sinistro - contestazione immediata non richiesta - Corte di Cassazione Civile sez.II 22/2/2010 n. 4142
(omissis)
Il giudice di pace di C. con sentenza del 2 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da .. avverso il Prefetto di C. per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n….., relativa a violazione dell’articolo 146 del codice della strada. Rilevava che all’opponente era stato contestato di aver effettuato una svolta a sinistra predisponendosi sulla corsia di destra, anzichè su quella di sinistra e di aver così causato il sinistro con altro veicolo;
che l’amministrazione aveva omesso la contestazione immediata dell’infrazione, sebbene vi fosse possibilità di farlo, essendo i verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro.
La prefettura di C. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9 novembre 2006;
la .. è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso denuncia violazione degli articoli 146, 200 e 201 del codice della strada, dell’articolo 384 reg. esec. del codice della strada, della legge n. 689 del 1981, articoli 13, 22 e 23 dell’art 2700 c.c. nonchè erronea e insufficiente motivazione.
Espone che il verbale conteneva l’indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, cioè che "l’accertamento delle violazioni era avvenuto in seguito alla ricostruzione della dinamica di un sinistro con feriti che ha visto coinvolto il ricorrente". La censura coglie nel segno.
La sentenza riporta le circostanze del sinistro; riferisce la necessità di un’istruttoria condotta con audizione di tre testimoni;
aggiunge che uno dei testi ha riferito di aver inutilmente segnalato ai vigili alcuni segni di scarrocciamento della vettura della …., ma giunge nell’ultima pagina all’affermazione che la contestazione immediata era pienamente possibile, perchè dall’insieme delle circostanze di fatto emergevano "tutti gli elementi concreti e circostanziati per desumere l’eventuale violazione di legge".
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell’articolo 384 reg. esec. del codice della strada, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione - che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicchè non è precluso al giudice dell’opposizione riconoscere l’esistenza della impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione senza fare specifico riferimento ad una delle ipotesi espressamente previste dal citato articolo 384 reg. esec. del codice della strada". (Cass. 7090/05). L’orientamento dominante è ormai consolidato nel senso che compete al giudice di merito (Cass. 12865/08) valutare - con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua (Cass. 7415/09) - se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sulle scelte operative e organizzative degli accertatori (Cass. 17573/05).
Nel caso di specie l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata appare apodittica e incongrua rispetto all’esposizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza.
La natura del sinistro, che ha interessato due vetture che procedevano nella stessa direzione e che è stato causato da svolta a sinistra con una vettura in fase di sorpasso sull’altra, dava infatti conto non certo della semplicità del quadro presentatosi agli agenti verbalizzanti, ma - al contrario - della speciale complessità della situazione. Ne derivava la necessità non solo di misurazioni, rilievi (tanto complessi da indurre un teste a sollecitarne di altri) e accertamenti di fatto, ma soprattutto di una successiva meditazione e valutazione degli stessi, da effettuare, inevitabilmente, in ufficio. La pretesa del giudicante di una immediata contestazione consiste in definitiva, in un contesto come quello descritto, in una inammissibile revisione dei metodi organizzativi e di lavoro della forza di polizia intervenuta, con un indebito sindaca to sul modo di agire degli stessi. La possibilità della contestazione immediata non poteva essere tratta, come ritenuto dalla sentenza impugnata (pag. 5), dalla mera constatazione, ancorchè poi valorizzata in sede di verbalizzazione, della posizione dei veicoli rispetto all’asse stradale, giacchè il rilievo statico impone, prima di contestare una violazione sulla condotta di guida, la ricostruzione della dinamica del sinistro. Tale ricostruzione implica necessariamente, in contesti siffatti, studio e riflessione sulla posizione rilevata e sulle altre circostanze positivamente accertate o di cui viene valutata l’assenza di riscontro, ditalchè risulta del tutto insufficiente e intrinsecamente irrazionale la motivazione della sentenza fondata sulla rilevabilità ictu oculi della posizione dei veicoli e quindi della immediata contestabilità della violazione. La decisione impugnata riposa su una nozione del tutto teorica di possibilità della contestazione immediata, che prescinde dal senso proprio della disposizione normativa, che è quello di imporre all’agente accertatore la contestazione immediata in funzione della possibilità del trasgressore di esercitare la propria difesa con prontezza. Tale possibilità nel caso di sinistro stradale e successivo intervento delle forze dell’ordine non è certamente compromessa (al contrario di quanto avviene nella normale dinamica automobilistica), ma anzi favorita dal differimento della contestazione, che consente, come rilevato in ricorso, l’approfondimento della vicenda e l’acquisizione di informazioni e dichiarazioni spontanee, eventualmente anche successive ai rilievi immediati, provenienti da terzi e dal trasgressore medesimo.
Il giudice di primo grado ha dunque fatto malgoverno della legge applicabile, con la conseguenza che il ricorso va accolto sotto ogni profilo.
La sentenza impugnata va cassata e si può far luogo, con decisione di merito ex articolo 384 del codice di procedura civile al rigetto dell’originaria opposizione, giacchè non v’è margine, sulla base dei fatti accertati in sentenza e delle disposizioni applicabili, per diversa valutazione in sede di rinvio. Le spese si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito.
(omissis)

mercoledì 13 aprile 2011

Mobilità per il Comune di Montelupo F.no

Il comune di Montelupo Fiorentino cerca un agente di polizia municipale con un bando di mobilità. Per chi è interessato, o conosce qualcuno a cui può interessare quest’opportunità il bando, che scade il 23 aprile lo trova qui:

http://www.comuneweb.it/cws/alboPretorio/testoAtto/Montelupo?tipo=DT&anno=2011&numero=123&sub=0&allegatoNumero=0