Cerca nel blog

mercoledì 21 aprile 2010

Dalla Presidenza ANVU sul cartellino Brunetta

La Legge Brunetta è generica e, come tutte le norme in generalis, soggiace alla Lex specialis.
La P.L. in virtù del D.Lvo 165/2001 (art.70/2) mantiene il proprio ordinamento speciale, prioritario sulle norme generiche previste per i dipendenti comunali.
La P.L. ha una propria organizzazione autonoma, in species, ed indipendente dall’apparato burocratico comunale (cfr. sentenze Consiglio di Stato 4663/2000 e 616/2006 della V° Sezione).
Inoltre la Legge 65/86, La Legge REGIONALE ed il Regolamento SPECIALE del Corpo o Servizio di P.L., stabiliscono regole prioritarie ed in droga con le altre norme dettate per i dipendenti comunali.
Nelle succitate norme in species è previsto che la P.L. porta la placca di riconoscimento sull’uniforme, è ciò fa deroga al cartellino.
E ‘ tra l’altro comprensiva la scelta del Legislatore regionale, riferita alla tutela dell’incolumità del personale di polizia locale che potrebbe essere fatto oggetto di ritorsione con facilità, quando si potesse leggere coram populo il nome ed il cognome. Infatti l’attività quotidiana che pone certi rischi in capo al personale della P.L., non si riscontra in nessun dipendente comunale.
Nella norma “Brunetta” è stata fatta esplicita menzione di esenzione per il solo personale della PolStato dall’indosso del cartellino, perchè i suddetti, contrariamente alla P.L., non avevano nessuna norma che già regolasse a priori la situazione de qua.
Quindi in sintesi : Alla P.L. non si applica la disposizione dell’uso del cartellino perchè è già prevista a priori la forma di deroga, attraverso l’uso della placca stabilito ope legis.

Nessun commento:

Posta un commento