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lunedì 30 marzo 2020

Sanzioni e pene introdotte dal d.L. 19/2020 e nuova autocertificazione

Si fa rilevare, che le violazioni alle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19, sono sanzionate dall'art. 4 del d.L. 19/2020, con:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra un minimo di 400,00 euro e un massimo di 3.000,00 euro, per le diverse prescrizioni contenute da specifiche disposizione dei soggetti a ciò preposti. Qualora non avvenga il pagamento in misura ridotta, più avanti indicato, il Prefetto di Lucca applicherà la sanzione più equa, compresa tra il minimo e il massimo anzidetto;

b) la pena prevista dalla contravvenzione di cui all'art. 260 del T.U. Leggi Sanitarie (R,D, 1265/1934), in caso di violazione della misura della quarantena. Detta pena comporta l'applicazione dell'arresto da tre mesi a diciotto mesi e l'ammenda da 500,00 euro a 5.000,00 euro;

c) la pena prevista dal delitto di cui all'art. 452 del c.p., qualora dall'inosservanza della prescrizione derivi l'epidemia o l'avvelenamento di alimenti e/o bevande. A tal fine, tutte le persone che circolano sul territorio dello Stato, sono tenute ad autocertificare tale circostanza, nonché ogni altra circostanza atta a dimostrare la possibilità di allontanamento dall'abitazione principale: il modello conforme per dichiarare le su menzionate circostanze, viene consegnato dal personale delle forze di polizie e della polizia locale, presso i posti di controllo. 
Ad ogni buon conto, è possibile scaricare copia del medesimo modello, cliccando qui.

Le forze di polizia e la polizia locale, una volta accertata la violazione amministrativa di cui al cap a), procedono a contestare/notificare gli estremi della violazione, mediante un verbale che prevede:

- il pagamento di una somma di denaro, pari a 400,00 euro, da corrispondere entro sessanta giorni dalla contestazione/notificazione, se il trasgressore non fa uso di veicolo. 
L'anzidetta violazione, è ridotta a 280,00 euro, se il pagamento della sanzione avviene entro trenta giorni dalla contestazione/notificazione.

- la sanzione di cui al punto precedente è aumentata di un terzo, se la persona conduce o fa comunque uso di un veicolo.
In tal caso, il trasgressore può corrispondere una somma di denaro pari ad euro 533,33, se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla contestazione/notificazione.
L'anzidetta violazione, è ridotta ad 373,34 euro, se il pagamento della sanzione avviene entro trenta giorni dalla contestazione/notificazione.

Se la violazione è commessa da un gestore di un esercizio soggetto a chiusura o, comunque, sebbene autorizzato all'apertura parziale dell'esercizio, questi pone in vendita merci vietate, previo provvedimento del Prefetto di Lucca, è punito con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio.

Qualora la persona commette uno dei reati indicati ai capi b) e c) anzidetti, la polizia giudiziaria informa la competente Autorità Giudiziaria per attivare il connesso procedimento penale.
Nel caso previsto dal delitto ci cui alla lett. c) anzidetta, la persona è passibile di arresto immediato.
Si ricorda, altresì, che l'eventuale presentazione dell'autocertificazione contenente dichiarazioni mendaci, comporta l'applicazione delle pene previste dal delitto di cui all'art. 495 c.p.

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