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mercoledì 13 aprile 2011

Mobilità per il Comune di Montelupo F.no

Il comune di Montelupo Fiorentino cerca un agente di polizia municipale con un bando di mobilità. Per chi è interessato, o conosce qualcuno a cui può interessare quest’opportunità il bando, che scade il 23 aprile lo trova qui:

http://www.comuneweb.it/cws/alboPretorio/testoAtto/Montelupo?tipo=DT&anno=2011&numero=123&sub=0&allegatoNumero=0

venerdì 25 marzo 2011

L'ottavo nano..."Credulo" di U. Tommasi

C'era una volta un nano
Un po' ingenuo ma molto strano
Ognuno che lo avvicinava per parlare
Riceveva un sorriso e si vedeva ascoltare
Lui non voleva mai ascoltar la gente
Così dava ragione sempre a tutti
MA indipendente era la sua mente
Che valutava delle persone solo i fatti
Era persona calma e bonaccione
Per tutti aveva solo parole buone
Per quel motivo e senza valutazione
Veniva giudicato un po' coglione
Era un tipo straordinario
Poiché sapeva leggere il dir della gente all'incontrario
E per concludere vi dico amici miei
Difficile è la vita in un paese strano
Cerchiamo di cambiare ognuno di noi
Così avremo un mondo assai più sano
L'ottavo nano "Credulo" vi invita
A rivedere un po' lo stile di vita
Armandoci di amore e di pazienza
Per esaltar chiarezza e coerenza

sabato 19 marzo 2011

Verbale e fede privilegiata...datata, ma da ricordare.

Sentenza 24 luglio 2009 n. 17355 Sez. Unite

Sanzioni amministrativa - Verbale di accertamento - Guida senza cinture di sicurezza - Efficacia probatoria

Ente Giudicante: Cassazione Civile

Presidente: Pres. Vincenzo Carbone; Rel. Massimo Oddo

avverso la sentenza del Giudice di pace de L'Aquila n. 5060 del 17 novembre 2003 - non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2009 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;

udito per il ricorrente l'Avvocato dello Stato generale avv. Gi.Ci.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha chiesto che la questione venga risolta statuendo che "il verbale redatto dal pubblico ufficiale può essere liberamente valutato dal giudice alla luce delle deduzioni del ricorrente e delle prove, anche presuntive acquisite, quando si tratti di fatti che per le modalità di accadimento repentino o comunque percepiti dinamicamente presentino un margine di apprezzamento soggettivo o la possibilità di errore".

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace de L'Aquila con sentenza del 17 novembre 2003, in accoglimento dell'opposizione proposta da Fr.Du., annullò il verbale del 6 ottobre 2002, con il quale la Polstrada aveva accertato la violazione dell'art. 172, 1° ed 8° co., C.d.S., per avere il Du. circolato alla guida di un veicolo senza utilizzare la cintura di sicurezza.

Osservò il giudice che, non potendo il verbale fare piena prova ex art. 2700, c.c., di un fatto non avvenuto alla presenza degli agenti di polizia, ma presunto dall'osservazione a distanza del momentaneo arresto del veicolo, e che avendo il Du. giustificato l'arresto con l'esigenza di sistemare meglio la cintura di sicurezza da lui indossata, trovava applicazione il disposto dell'art. 22, 12° co., l. n. 689/81, secondo il quale l'opposizione deve essere accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

L'Ufficio territoriale del Governo è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimato Du. non ha resistito in giudizio.

Il ricorso, assegnato alla seconda sezione civile della Corte, è stato rimesso alle Sezioni Unite per la particolare importanza della questione relativa all'efficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni amministrative e, segnatamente, di quelle alle norme del C.d.S., riguardanti i fatti oggetto di percezione sensoriale del pubblico ufficiale che le abbia accertate.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700, c.c., e degli artt. 21, 22, 22-bis e 23, l. n. 689/81, avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatoli e rispetto al quale il verbale di accertamento, costituendo un atto pubblico, faceva fede fino a querela di falso. Il motivo è fondato.

La questione dell'efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative, e dei suoi limiti, nel giudizio di opposizione promosso ex art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria (id est ex art. 204-bis, C.d.S.), è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali nella sentenza n. 12545/1992 hanno posto in rilievo che:

- il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione;

- l'art. 2700, c.c., attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;

- il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dagli artt. 22 e segg., l. n. 689/1981, come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p.a. e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione;

- l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento, potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai normali mezzi di prova;

- l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, "perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento".

Ai rilievi non sono seguiti nella giurisprudenza significativi dissensi quanto alla natura di atto pubblico del verbale di accertamento ed alla gerarchia della prova che, in virtù del disposto dell'art. 116, 1° co., c.p.c., questa introduceva nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione del pagamento delle sanzioni e, tanto meno, quanto all'esclusione dalla fede privilegiata delle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale, mentre relativamente alla categoria degli apprezzamenti personali è evidente in successive decisioni una deriva non soltanto verso l'inclusione in essi di una generalità di fatti attestati nel verbale, sul mero fondamento della possibilità di distinguere la loro percezione in statica o dinamica e dell'idoneità delle sole percezioni statiche a dare certezza al fatto accertato, ma anche verso una generale ed indiscriminata possibilità di prova nel procedimento ex art. 23, l. n. 689/1981, dell'errore del pubblico ufficiale nelle percezioni dinamiche, in base all'assunto, sostanzialmente contraddittorio, che l'efficacia probatoria piena dell'atto pubblico sia condizionata dalle ragioni poste a base della contestazione dei fatti in esso attestati.

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della circolazione stradale, nella quale è più frequente la percezione dinamica dei fatti integranti le violazioni, sono stati in qualche caso anche ignorati, ed in altri travisati, i requisiti dell'occasionalità della percezione e della repentinità dell'accadimento, enucleati dalle Sezioni Unite, e nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è stato ritenuto talora di per sé risolutivo il solo disconoscimento da parte dell'interessato dei fatti oggetto di percezione dinamica, e talaltra ammesso l'espletamento della prova contraria, in base all'unica considerazione della limitata durata dello stimolo sensoriale percepito dal pubblico ufficiale e della sua ridotta possibilità di verifica (cfr. ad esempio: il rilevamento del numero di targa di un'autovettura in movimento, cass. civ., sent. n. 3522/1999; o il superamento di un semaforo recante luce rossa: cass. civ., sent. n. 14048/2005).

A tale orientamento, benché in parte ispirato a condivisibili esigenze di concentrazione ed accelerazione processuale e di salvaguardia del diritto di difesa, non può essere dato ulteriore seguito, non soltanto per il suo approssimativo intendimento della nozione di apprezzamento personale fornita dalla sentenza n. 12545/1992 e dei limiti di attendibilità del fenomeno della percezione dinamica, che è frutto, al pari di quella statica, del necessario concorso di una pluralità di stimoli sensoriali in ogni caso elaborati dal pubblico ufficiale nella loro complessità, concludenza e decisività secondo la sua esperienza e qualificata professionalità, ma soprattutto per la lesione che esso ha comportato, e può ulteriormente comportare, al "superiore interesse alla certezza giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali" ed alle "esigenze di garanzia del buon andamento della P.A.", alla cui tutela - come sottolineato in materia dalla Corte Costituzionale (cfr.: ord. n. 504/1987) - è funzionale l'efficacia di piena prova attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700, c.c., e per il cui perseguimento il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente in tema di sanzioni amministrative, da un lato, non porre limiti alla contestazione dell'accertamento nel ricorso amministrativo dell'interessato (cfr.: art. 18, l. n. 689/1981; art. 203, d.p.r. n. 285/1992) e, dall'altro, tipizzare il contenuto del verbale, prevedendo l'obbligo del pubblico ufficiale non soltanto di esporre il fatto in forma sommaria (cfr.: per tutti l'art. 383, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 ed all. VI.I), ma anche di indicare in esso gli estremi precisi e dettagliati della violazione (cfr.: art. 201, d.p.r. 30 aprile 1992, n. 285).

La correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia che l'art. 2700, c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano infatti che tale efficacia concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione. L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita).

Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto.

Deve, conseguentemente, essere affermato il principio che: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti".

Detto principio è stato disatteso dalla sentenza impugnata, giacché ha escluso l'efficacia probatoria del verbale nel quale gli agenti della polstrada avevano attestato di avere direttamente percepito la commissione della violazione in base ad un apprezzamento del carattere presunto della percezione a lui precluso nel giudizio di opposizione dalla fede privilegiata del verbale di accertamento. Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza e, a norma dell'art. 384, 2° co., c.p.c., il rigetto dell'opposizione proposta dall'intimato davanti al giudice di pace, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili tenuto conto della novità del principio enunciato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito rigetta l'opposizione proposta dal Du. avverso il verbale di accertamento della violazione e dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
DATA DEPOSITO 24 LUGLIO 2009

venerdì 4 marzo 2011

E' deceduto il C.te Angelo Craparotta

Giro la mail del C.te Bedessi, sebbene non abbia conosciuto il C.te Craparotta.
Mi associo comunque alle condoglianze, alla Famiglia, ai Colleghi e Amici tutti.

Ai Colleghi della polizia municipale della Toscana.

Sono addolorato di dovervi comunicare che il Collega e Comandante Angelo Craparotta, che per molti anni ha ricoperto l’incarico a Campi Bisenzio prima di me, e da molti di noi conosciuto e stimato, si è tolto la vita oggi. 3 marzo, con un colpo di pistola alla tempia.

Purtroppo sono stato fra i primi ad arrivare nell’appartamento ove era appena avvenuto il fatto.

Lascia la moglie, anch’essa una collega della polizia municipale, che lavora con me a Campi Bisenzio, e due figli; anche il fratello è un collega della polizia municipale che lavora con me.

La salma sarà esposta da domani mattina alle 10 (venerdì) presso la Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio.

La cerimonia funebre si terrà sabato mattina alle ore 10 nella chiesa del Sacro Cuore (via De Gasperi 9, Campi Bisenzio).

Ringrazio fin da ora tutti coloro che vorranno, in qualsiasi modo, sentirsi vicini alla famiglia.

Sergio Bedessi

domenica 27 febbraio 2011

Parcheggi a pagamento a "Le Iene"...

Qualcuno ritiene che grazie a queste trasmissioni siano tutelati i nostri diritti di cittadini e forse, in parte è vero.
Interessante il dibattito presente su AgoraVox.
Ma il problema vero è che in Italia si è perso il senso della misura e si scrive e si dice tutto quello che si vuole, determinando nei cittadini, ulteriore sfiducia verso le istituzioni. In definitiva, con trasmissione più o meno "libere" ci si sostituisci agli organi di controllo istituzionali che, quanto meno, si muovono entro i limiti posti dal diritto e secondo una dialettica giuridica che può dirimere, caso per caso.
Ciò non toglie che talune trasmissioni abbiano, facciano ed è giusto che facciano da eco a situazioni particolarmente gravi, rispetto alle quali non le istituzioni, ma gli uomini delle istituzioni sono latenti. In ogni caso, il diritto di cronoca non credo che coincida con il diritto di critica fine a se stesso, se non quello di raccontare la verità, evitando sensazionalismi e reazioni esasperate rispetto a fenomeni, quanto meno, discutibili.
Non si vogliono più gli autovelox sulle strade? non si vuole più la tariffazione della sosta? si vogliono abbattere i semafori?... insomma, si vogliono eliminare le regole della circolazione stradale per fare ciascuno secondo natura, anziché secondo diritto?
E' una scelta che io personalmente, ma se questo è, sarebbe meglio che fosse deciso dal popolo italiano e non anche da chi la spara più grossa, solo per aumentare lo share, a fronte di un meccanismo di emulazione per cui i cittadini si espongono ed espongono la pubblica amministrazione a dispendiosi contenziosi, non perché l'ha stabilito un giudice, ma perché l'ha affermato un programma televisivo. Una regola è valida e vigente, non perché pubblicata in G.U., ma perché trasmessa in TV.
Nel merito.
Si prenda il codice della strada e si legga che cos'è una carreggiata (art. 3, comma 1, numero 7 codice): "...in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine...". In sostanza, la delimitazione esterna della carreggiata a mezzo strisce di margine non è obbligatoria ma, in genere, è delimitata. Perché si deve delimitare la striscia di margine, in particolare quando delimita anche un'area di parcheggio al cui interno sono inseriti stalli di sosta? Non tanto per delimitare i margini della carreggiata - che sono visibili di per se, in fatto ed in diritto (art. 139, comma 10, regolamento) - ma per delimitare, laddove opportuno, le eventuali aree di manovra necessarie per effettuare il parcheggio, entro gli stalli di sosta. Non a caso il comma 3 dell'art. 141 del regolamento nell'indicare come devono essere fatte le strisce di margine della carreggiata, stabilisce che siano discontinue per separare la carreggiata dalle "...piazzole o zone di sosta e di passi carrabili...", dunque, aree all'interno delle quali avvengono le manovre che, nel caso di specie, favoriscono il parcheggio ovvero nelle zone di sosta (per l'appunto) all'uopo predisposte, ove i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica (art. 157, comma 5 codice).
E del resto che cos'è il parcheggio? E' l'area (e dunque lo spazio, il piano, comunque delimitato ed organizzato) o l'infrastruttura posta fuori dalla carreggiata (di per sé, perché è connaturata e connaturale allo scopo per cui è stata realizzata, senza bisogno di particolari accorgimenti segnaletici di delimitazione, se non di localizzazione, mediante stalli) destinata alla sosta regolamentata o non (art. 3, comma 1, numero 34) codice).
Allora tutto ruota intorno alla infelice collocazione (piuttosto che prescrizione) del comma 6 dell'art. 7 del codice ovvero, subito dopo il comma 5 dello stesso articolo che tratta dei parcheggi a pagamento.
E' chiaro che solo una lettura pretestuosa e non sistematica - come dovrebbe fare un giurista che non si ferma al particolare, ma si interroga su tutto il mondo della legislazione ovvero il c.d. ordinamento giuridico, a sua volta soggetto alle regole della interpretazione e della integrazione - specula anche sulla collocazione di un comma di un solo articolo del codice della strada e del suo regolamento. Con quale scopo?
Beh, mi vien da pensare... senza troppo onore.
Ne per la causa della salvaguardia dei diritti (primo fra tutto quello della sicurezza, che passa anche per il rispetto delle regole della sosta), ne per la causa sociale. Giacché se un'indagine giornalistica seria si volesse fare, si dovrebbe avere la pazienza di ricercare quelle situazioni di mancato rapporto tra soste a pagamento e soste libere o, come nel caso di specie, di quelle situazioni nelle quali le strisce di margine (indipendentemente che il parcheggio sia o meno regolamentato, sia o meno a pagamento ma, in concreto, pericoloso, perché troppo prossimo alle correnti di traffico) non andrebbero tracciate "...in genere..." ma andrebbero tracciate e basta.
Certo, quei solerti cittadini che auspicano di parcheggiare ad un metro dal bancone del bar o all'ingresso dell'aula di scuola ove vorrebbero scaricare il pargoletto - possibilmente tutto a gratis e con buona pace della polizia stradale - non sarebbero così interessati come adesso, quando gli si prospetta di non pagare una giusta sanzione che garantisce a tutti di sostare perché...beh, forse lo abbiamo dimenticato: la strada non è un parco giochi per adulti, ma l'area di uso pubblico destinata alla circolazione (compresa la sosta) di tutti, compresi i pedoni e gli animali: di tutti e non solo dei più ineducati e prepotenti che, pagando il parcheggio, evitano di far della strada, casa propria.

venerdì 25 febbraio 2011

Prodotti Editoriali Maggioli Editore

Segnalo l'uscita de:
IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI
IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA E LEGGI COLLEGATE (compreso il codice penale ed il codice di procedura penale annotato)
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA

sabato 5 febbraio 2011

Martina va alla guerra, di Antonella Manzione




Un libro, non è solo, il suo contenuto.
Così, quando prendo un libro, le mie dita ne scorrono le pagine, le mie mani lo afferrano ed il mio sguardo si sofferma sulle immagini.
L'immagine di copertina, forse, ritrae Martina, la bambina coraggiosa, che decide di combattere la sua guerra e lo fa fin dalla sua infanzia, cavalcando, statuariamente, il suo immaginario cavallino, mentre, sullo sfondo, lontano, il paesello e la sua gente, rimane estraneo a questa solitaria battaglia.
Nel risvolto della copertina, quella che chiude definitivamente il libro, chissà, c'è una Martina ormai grande, cresciuta e dallo sguardo sereno e dai capelli al vento...ed ancora, sullo sfondo, un frammento di costa che si tuffa nel mare.
Il paese, la terra e la sua gente, spesso, resta distante dal campo di battaglia ed il coraggioso combattente resta da solo, isolato, dal mondo intero per cui è fiero di combattere.
Posso pensare che Martina non è una persona, se non tante persone: tutte quelle persone - vittime o carnefici, in ragione del frammento di storia nel quale si scatta la fotografia - che decidono di lottare, per vincere la loro guerra.
Una guerra di conquista, di vittoria, di risalita, inevitabilmente segnata dal sangue.
Non a caso, questo romanzo si colloca nella collana editoriale "Le ragioni dell'occidente", ove si pretende di affrontare le problematiche che stanno incendiando il mondo moderno.
Non è finito il tempo in cui si combatteva per conquistare un territorio inesplorato o per togliere quello occupato, all'ultimo occupante. Per diverse motivazioni, per diverse ambizioni, per diversi scopi, per diversi ideali...alla ricerca di quella giustizia che gli uomini hanno inventato, catalogato, organizzato secondo propri modelli mentali e culturali.
Ci sono ragioni vere a giustificare una guerra, questa guerra, la guerra che combattiamo giornalmente, noi occidentali?
C'è davvero la necessità di pensare ad un campo di battaglia, come un luogo dell'anima, dove il conflitto può essere superato con la ragione dl più forte?
Può davvero, un giudice, ridare dignità ad un corpo martoriato dall'ingiustizia?
O forse, la mente che alberga in quel corpo, può provare a cercare giustizia nelle proprie ragioni, affidando al giudice il solo compito di valutare ciò che di più giusto serve alla società che ha costruito le sue regole?
Non so se questo romanzo può essere davvero inteso come una toccante variazione narrativa sul tema del mobbing, quando, ancora, questo così delicato tema di rapporti umani è così poco conosciuto e valutato dal nostro sistema giustiziale.
Piuttosto, ritengo che questo romanzo sofferto, tratta del dolore che aggredisce chiunque muove la competizione sociale, fino a dimenticare che i competitori altro non sono che persone, esseri umani e quindi, animali.
In queste righe scritte "col sangue", ogni singola pagina è una meditazione sui rapporti familiari e sociali, sui condizionamenti che la famiglia, gli amici, i colleghi di lavoro, l'organizzazione sociale e giustiziale, comporta.
Pagine ricche di immagini fatte di parole e di parole fatte di immagini, di aforismi da meditare e trascrivere, di nomi e personaggi che trovi nelle viuzze di ogni piccolo centro...forse perché, semplicemente, si parla della vita e del bisogno di distaccarsi, prima o poi, da tutto ciò che ti blocca pesantemente al suolo e non ti permette di liberarti da ogni inutile fardello.
Un libro, il cui filo conduttore è l'amore filiale.
Quel figlio che talvolta, in questa società del "fare", si tende a dimenticare o a consegnare ad altri, per preoccuparci soltanto del suo avvenire economico (forse, solo una scusa, per governare il nostro senso di colpa nel lasciarlo solo a se stesso e noi, a dedicarci, anima e corpo, ai nostri affari professionali), ma così poco dei suoi bisogni e delle sue difficoltà di infante, bambino, adolescente e quindi, uomo: vittima tra le vittime.
Ma quell'amore filiale che dura e perdura, per tutto lo svolgersi del racconto, quasi a martellare la coscienza della sua protagonista, sempre più consapevole dell'inutilità delle sue innumerevoli attività che tolgono tempo a sua figlia.
Un finale pacato, semplice e distratto dalla globale complessità di un testo accattivante e comprensibilissimo, fin nelle più piccole sfumature.
La chiusura di una storia complicata, la storia comune a molti di coloro i quali amano interrogarsi sulle vicende del proprio esistere, si confonde con l'ingresso trionfante e preoccupato della forza-debole dell'amore.
Sol per questo vale la pena lottare e combattere la buona battaglia, vincendo comunque la nostra guerra, ancorché restando soli a godere della libertà che ci è data dall'amore e da chi ci ama davvero, per quello che siamo e non per quello che costruiamo.